Lo Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DENOMINATA “A.D.A.M.O. - ONLUS”

 

COSTITUZIONE SEDE E DURATA

Articolo I

E’ costituita l’associazione di volontarìato denominata “A.D.A.M.O. ONLUS” ai sensi della legge 266/91 che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale.

 

Articolo 2

L’associazione ha sede attualmente in Civitavecchia, via Molise n. 12 e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d’Italia o all’estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.
La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea. L’associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività. L’attività dei volontari non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari. Ai volontari potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata entro i limiti che l’organizzazione fisserà annualmente.
L’Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del codice civile e della legislazione vigente.
Adotterà le procedure previste dalla normativa per l’ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d’ente morale.

 

Articolo 3

La durata dell’associazione è illimitata.

 

Articolo 4

“A.D.A.M.O. - ONLUS” è un’associazione di volontariato che non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale.
L’associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.
L’associazione ha lo scopo di promuovere l’assistenza sociale e socio-sanitaria ai malati oncologici ed il sostegno ai famigliari avvalendosi anche di medici, infermieri, psicologi e volontari.
L’associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo l’elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l’attuazione di iniziative socio educative e culturali.
Lo spirito e la prassi dell’associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l’associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.
Per perseguire gli scopi sociali l’associazione in particolare si propone:
a)  di stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini in situazioni dì particolare disagio soggettivo e sociale;
b)  di avere attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio.
c)  Promuovere iniziative di carattere culturale e sociale, comprese l’assistenza per la prevenzione del dolore, per le metodologie alternative all’assistenza ospedaliera, e per il miglioramento delle condizioni dì vita delle persone malate.
d)  Promuovere, organizzare e gestire, a titolo gratuito, anche unitamente ad altri soggetti pubblici o privati, di servizi di assistenza sociale, psicologica, sanitaria e medica domiciliare, ricoveri presso strutture sanitarie, consulenza medica;
e)  effettuare pubblicazioni, convegni, ricerche sul disagio sociale ed i bisogni sociali.
f)   Promuovere,organizzare e gestire,a titolo gratuito,anche unitamente ad altri soggetti pubblici o privati la prevenzione sanitaria e sociale contro le malattie neoplastiche.
L’associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri. L’associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini. L’associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.
L’associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

 

Articolo5

SOCI

Possono essere soci della associazione cittadini italiani e stranieri purché abbiano raggiunto il diciottesimo anno,di età.
i soci sono classificati in quattro categorie:
a)  Soci Fondatori: quelli che hanno partecipato alla costituzione della associazione;
b)  Soci Benemeriti: quelli che, per la loro personalità, per la frequenza della associazione o per aver contribuito finanziariamente, vengono onorati ditale qualifica dal Consiglio Direttivo;
c)  Soci Istituzionali: Istituti, Associazioni, Enti e Società che svolgono in campo sociale o umanitario un’attività qualificata da interessi comuni a quelli della associazione;
d)  Soci Ordinari : le persone fisiche che aderiscono all’associazione prestando una attività gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso.

 

Articolo  6

AMMISSIONE DEI SOCI

L’associazione si compone di un numero illimitato di associati. L’ammissione dei soci avviene su domanda scritta degli interessati ed è a tempo indeterminato. Nella domanda il richiedente deve dichiarare di condividere le finalità che la associazione si propone e l’impegno ad approvarne e osservarne Statuto e regolamenti, e di essere a piena conoscenza delle deliberazioni già adottate dagli organi della associazione e di accettane nella loro integrità.
L’accettazione della domanda per l’ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo; questo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego. Non potranno essere ammessi come soci coloro i quali abbiano riportato condanne per delitti non colposi.
Non possono essere previsti soci temporanei per la partecipazione alla vita associativa, fermo restando il loro diritto di recesso.
La posizione di socio è incompatibile con l’iscrizione in altra associazione della stessa natura.
li socio ammesso, dovrà versare una quota che andrà ad aumentare il fondo di dotazione della associazione e il contributo associativo annuale determinato annualmente dal Consiglio Direttivo.

 

Articolo 7

DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci della associazione hanno diritto a partecipare, alla vita della stessa in ogni sua iniziativa ed in particolare:
a) frequentare la sede dell’associazione;
b) usufruire di tutti i servizi speciali e tutte le agevolazioni predisposte dalla associazione;
e) di consultare i libri contabili e di avere notizie sullo svolgimento delle operazioni in vista della riunione assembleare che approva il rendiconto;
d) partecipare, con diritto di voto, alle assemblee della associazione per l’approvazione e modifiche dello Statuto e dei regolamenti e delle nomine degli organi direttivi della associazione.

 

Articolo  8

DOVERI DEI SOCI

L’appartenenza all’associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie.
Gli associati devono astenersi nella maniera più assoluta:
a)  dallo svolgere attività di carattere politico nei locali ed impianti utilizzati dall’associazione;
b)  da qualsiasi manifestazione che possa arrecare danno agli impianti sociali e disturbo agli altri soci e loro ospiti.

 

Articolo  9

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:
a)       per recesso, tramite comunicazione scritta, la quale può essere notificata in qualsiasi momento, e non esonera comunque il socio dagli impegni e dalle obbligazioni prese all’atto della nomina. Tale recesso ha efficacia dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio ha ricevuto la notifica della volontà di recesso.
b)       per decesso.
c)       per decadenza, nel caso in cui venga a mancare uno dei requisiti per cui   l’associato è stato ammesso.
d)       per esclusione, con delibera del Consiglio Direttivo.
Sono considerate cause di esclusione: una condotta morale che arrechi discredito alla associazione e nocumento all’immagine della stessa, o gravi motivi di indisciplina ed indegnità da chiunque accertate; l’avere contravvenuto alle norme ed obblighi del presente Statuto e alle delibere degli organi sociali; non abbia adempiuto le obbligazioni assunte; che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata deliberata.
Nel caso il socio escluso non condivida le ragioni dell’esclusione, egli può adire il Collegio dei Probiviri di cui al presente Statuto; in tal caso l’efficacia della deliberazione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.
Il ritardato pagamento dei contributi associativi protrattosi per oltre quaranta giorni dalla scadenza prestabilita determina automaticamente la perdita della qualità di socio, senza che occorra a riguardo una pronuncia del Consiglio Direttivo.

 

 

Articolo 10

ORGANI SOCIALI

Organi della associazione sono:
1-       l’Assemblea dei Soci;
2-       il Consiglio Direttivo;
3-       il Presidente;
4-       il Vice Presidente;
5-       il Tesoriere;
6-       il Collegio dei Revisori dei Conti;
7-       il Collegio dei Probiviri.
L’esercizio delle cariche sociali è a titolo gratuito, è ammesso il rimborso delle sole spese effettivamente sostenute per l’adempimento della carica purché documentate.

 

Articolo  11

L’ASSEMBLEA

L’Assemblea è composta da tutti i soci in regola con i versamenti delle quote sociali ed è l’organo sovrano della associazione. Tutti i partecipanti maggiori di età hanno diritto di voto e in particolare di:
a)  approvare e modificare Io Statuto e i regolamenti;
b) approvare il rendiconto consuntivo (entro il 30 aprile);
c) eleggere il Consiglio Dirèttivo, il Presidente, ill VicePresidente, il Tesoriere, i! Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri;
d)  delineare gli indirizzi generali dell’attività della associazione;
e) delibera sui regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività della    associazione;
f) deliberare! sull’eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione, di fondi, riserve o capitale;
g) deliberare lo scioglimento e la liquidazione della associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
h) deliberare sulla ratifica di convenzioni con Enti pubblici e privati. L’Assemblea può essere convocata tanto in sede ordinaria che straordinaria:
I)       dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno;
Il)       per decisione del Consiglio Direttivo;
III)     su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei soci fondatori,  benemeriti ed ordinari nel loro insieme;
IV)     su richiesta del Collegio dei Revisori.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate con preavviso, di almeno dieci giorni da affiggersi nei locali della associazione, o a mezzo fax, o posta elettronica, o posta ordinaria, che deve contenere l’ordine del giorno, il luogo della riunione e l’orario.

L’assemblea in sede ordinaria è costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.
In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.
E’ approvata la deliberazione che ottiene la maggioranza dei voti espressi. Il Presidente, di volta in volta, sentita l’assemblea stabilisce se il voto dovrà essere palese o segreto e le modalità di attuazione della votazione. L’Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno due terzi dei soci. E’ ammesso l’intervento per delega da conferirsi esclusivamente per iscritto ad altro socio, è vietato il cumulo delle deleghe.
L’Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi. L’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno due terzi dei voti espressi.
L’assemblea straordinaria è convocata:
a)       per deliberare sullo scioglimento;
b)      per deliberare sul trasferimento della sede;
c)      per deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
d)       per deliberare su ogni altro carattere straordinario sottoposto ad approvazione del Consiglio Direttivo.
Presiede l’assemblea il Presidente e in sua assenza il Vice Presidente o altra persona designata dall’assemblea.
Il Presidente ha facoltà di invitare ad assistere all’assemblea, anche non soci, quali collaboratori o osservatori, un rappresentante dell’Ente convenzionato ha diritto di partecipare ai lavori, di avere la parola senza diritto di voto per le delibere assemblearì che riguardano la convenzione.

 

Articolo  12

La associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell’Assemblea, da un minimo di 5 membri, compresi il Presidente, il Vice Presidente e il tesoriere, ad un massimo di 9 membri e dura in carica 3 anni. Non possono far parte del Consiglio Direttivo gli associati che ricoprano cariche pubbliche e/o cariche nei partiti politici, o siano medici.
Il Consiglio Direttivo delibera su tutti i provvedimenti che ritiene opportuno per il raggiungimento degli scopi della associazione.
Il primo Consiglio Direttivo sarà designato nell’atto costitutivo.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
a)       convocare l’Assemblea e deliberare sull’ammissione ed esclusione dei soci;
b)       regolare ed organizzare le attività sociali, determinare gli importi delle quote di ammissione e dei contributi associativi;
c)       provvedere alla gestione ed all’amministrazione del patrimonio con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
d)      provvedere alla nomina del Segretario del Consiglio Direttivo;
e)       dichiarare i consiglieri decaduti, quando mancano senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del consiglio: essi potranno essere sostituiti con altri soci che seguivano nella graduatoria delle elezioni.
Valgano per il Consiglio Direttivo le norme stabilite per la perdita della qualifica di socio.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l’anno e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.
La convocazione deve essere affissa almeno dieci giorni prima nei locali della associazione a mezzi fax, o posta elettronica, o posta ordinaria, o telegramma e deve contenere l’o.d.g. e l’orario della riunione

 

Articolo  13

DURATA IN CARICA

I membri del consiglio subentranti eserciteranno le funzioni per tutto il periodo nel quale sarebbe rimasto in carica il membro decaduto. In ogni caso se per decadenza, dimissioni o per qualunque altra ragione venga meno la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, questa dovrà essere ricomposta nei sessanta giorni successivi
Nel caso in cui entro tale termine la maggioranza del Consiglio non fosse ricomposta, il Presidente o in sua assenza il Vice Presidente, convocherà senza indugio l’Assemblea per le necessarie decisioni. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Delle adunanze è redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, da trascriversi sul libro dei verbali del Consiglio Direttivo, conservato presso la sede sociale. Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso, delle spese documentate sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto.

 

Articolo  14

Il PRESIDENTE

Al Presidente spetta la rappresentanza legale di fronte a terzi ed anche in giudizio.
Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può delegare funzioni solo a membri del Consiglio stesso, e nominare procuratori speciali.
Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea, il Consiglio Direttivo ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo, verifica l’osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
Il Presidente cura la predisposizione del rendiconto consuntivo da sottoporre per l’approvazione al Consiglio Direttivo e poi all’Assemblea corredandoli di idonee relazioni.
Il Presidente e la persona nominata tesoriere possono congiuntamente aprire conti bancari e postali, e operare su di essi con firma congiunta; possono inoltre disgiuntamente riscuotere somme e compiere nei casi di urgenza atti di gestione non rientranti nelle loro attribuzioni, da sottoporre entro quindici giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo.

 

Articolo  15

IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente del Consiglio Direttivo sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni.
Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.

 

Articolo  16

IL TESORIERE

Il Tesoriere cura la gestione della cassa della e ne tiene contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il rendiconto consuntivo, accompagnandolo con idonea relazione contabile.

 

Articolo  17

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dell’associazione è composto da tre membri effettivi e due supplenti e dura in carica tre anni.
Il collegio dei revisori è nominato dall’assemblea. Il collegio ha il compito di partecipare alle riunioni del consiglio direttivo e dell’assemblea, verificare e controllare l’operato del consiglio direttivo, e l’operato della associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente. I controlli sono trascritti su apposito libro. li collegio potrà altresì indirizzare al presidente ed ai membro del consiglio direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello statuto. Il compenso ai membri del collegio dei revisori, solo se non soci, è determinato dal consiglio direttivo nel rispetto della legislazione vigente.

 

Articolo  18

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri nominati dall’Assemblea. Essi durano in carica tre anni, sono sempre rieleggibili e non hanno diritto a retribuzione.
In caso di cessazione di uno dei probiviri nel corso dell’esercizio sociale, provvede alla sua sostituzione il Consiglio Direttivo fino alla prossima Assemblea.
La associazione e gli associati sono obbligati a rimettere alla decisione del Collegio dei Probiviri la risoluzione di tutte le controversie che comunque riguardano l’interpretazione o l’applicazione delle disposizioni statutarie, regolamenti o derivanti da deliberazioni prese legalmente dagli organi sociali competenti. Rientrano nella competenza del Collegio dei Probiviri le decisioni sulla legittimità del recesso, della esclusione e di qualunque altra controversia rimessa da parte del Consiglio Direttivo e dall’Assemblea dei soci.
Il ricorso ai probiviri deve essere proposto a pena di decadenza nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’atto che determina la controversia.
I probiviri decidono quali arbitri amichevoli compositori con dispensa da ogni
formalità.
Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive, salvo i casi per i quali la legge ne consenta l’impugnazione davanti all’autorità giudiziaria. L’impugnazione in questi casi deve essere proposta, a pena di decadenza, non oltre 30 giorni dalla comunicazione della decisione.

 

Articolo  19

RENDICONTO CONSUNTIVO

L’esercizio si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.
Entro il ventotto febbraio il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del rendiconto consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
Il rendiconto deve restare depositato presso la sede sociale nei 15 (quindici) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

 

Articolo  20

PATRIMONIO ED ENTRATE

lI patrimonio della associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che gli pervengono a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche e dagli avanzi netti di gestione.
Il fondo di dotazione iniziale della associazione è costituito dai versamenti effettuati dai soci, al momento dell’Ammissione.
Per l’adempimento dei suoi compiti l’associazione dispone delle seguenti entrate:
1.       contributi associativi versati dai soci;
2.        dagli introiti realizzati dallo svolgimento delle sue attività connesse e strettamente complementari a quelle istituzionali.

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente il contributo minimo da effettuare all’atto dell’adesione.
L’adesione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto ai contributi associativi.
E’ comunque facoltà degli aderenti effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.
I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’associazione, né in caso di morte, di recesso o, di esclusione può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all’Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, strettamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

 

Articolo 21

LIBRI SOCIALI

Oltre la tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’associazione tiene il libro cassa, i libri delle Adunanze e delle Deliberazioni dell’Assemblea del Consiglio Direttivo, dei Revisori dei Conti, il libro dei soci ed il registro dei volontari.

 

Articolo  22

AVANZI Dl GESTIONE

E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della associazione stessa a meno che la destinazione o la distribuzione non siano impostate per legge.
L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse e complementari.

 

Articolo  23

SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento è deliberato dall’assemblea generale straordinaria che provvederà alla nomina di uno o più liquidatorì.
In caso di suo scioglimento, per qualunque causa l’associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Associazioni non lucrative aventi finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3 comma 190 della legge 23.12.1996 n.662, salvo diverse destinazioni imposte dalla legge.

 

Articolo  24

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di controversia tra gli associati, sarà rimessa al giudizio del Collegio dei Probivìri che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura.

 

Articolo 25

NORME FINALI

Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del codice civile.